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	<title>Sanità+web</title>
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		<title>Sanità+web</title>
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		<title>Estratti Legge 18 giugno 2009 n. 69</title>
		<link>http://persichitti.wordpress.com/2009/07/13/sintesi-nuova-legge-18-giugno-2009-n-69/</link>
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		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>persichitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Legge 69]]></category>
		<category><![CDATA[posta certificata]]></category>

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		<description><![CDATA[Copio alcuni articoli della nuova legge che possono impattare sul ns lavoro: Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e &#8230; <a href="http://persichitti.wordpress.com/2009/07/13/sintesi-nuova-legge-18-giugno-2009-n-69/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=persichitti.wordpress.com&amp;blog=8545703&amp;post=15&amp;subd=persichitti&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Copio alcuni articoli della <a title="Legge 69" href="http://www.senato.it/parlam/leggi/09069l.htm" target="_blank">nuova legge</a> che possono impattare sul ns lavoro:</p>
<p><strong>Art. 32.</strong></p>
<p>(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)</p>
<p>1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.</p>
<p>2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.<br />
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.<br />
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.<br />
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.<br />
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.<br />
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p>
<p><strong>Art. 33.</strong></p>
<p>(Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)</p>
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:</p>
<p>a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;</p>
<p>b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;<br />
c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall’inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;<br />
d) prevedere l’affidamento temporaneo delle funzioni di cui all’articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;<br />
e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;<br />
f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;<br />
g) individuare modalità di verifica dell’attuazione dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all’articolo 16 del codice con l’introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull’impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l’affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;<br />
h) disporre l’implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all’articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;<br />
i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;<br />
l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;<br />
m) prevedere l’obbligo dell’utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;<br />
n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;<br />
o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;<br />
p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;<br />
q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività.</p>
<p>2. All’attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p><strong>Art. 34.</strong></p>
<p>(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)</p>
<p>1. Al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;<br />
b) all’articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:<br />
«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.</p>
<p>2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche».</p>
<p>2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.</p>
<p>3. Dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p><strong>Art. 35.</strong></p>
<p>(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)</p>
<p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l’interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.</p>
<p>2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;</p>
<p>b) al comma 6:</p>
<p>1) la parola: «unicamente» è soppressa;</p>
<p>2) dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,».</p>
<p><strong>Art. 36.</strong></p>
<p>(VOIP e Sistema pubblico di connettività)</p>
<p>1. Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto all’articolo 78, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all’articolo 83 del medesimo codice.</p>
<p>2. All’attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.<br />
3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione predispone, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l’adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione pubblica.<br />
4. All’attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell’informazione, e non ancora programmate.<br />
5. All’articolo 2 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p>
<p>«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative».</p>
<p>Art. 37.</p>
<p>(Carta nazionale dei servizi).</p>
<p>1. All’articolo 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p>
<p>«8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica».<br />
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:<br />
a) all’articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d’identità elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d’identità elettronica» sono soppresse;</p>
<p>b) all’articolo 8, il comma 5 è abrogato.</p>
<p>3. All’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’ultimo periodo è soppresso.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/persichitti.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/persichitti.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/persichitti.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/persichitti.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/persichitti.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/persichitti.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/persichitti.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/persichitti.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/persichitti.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/persichitti.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/persichitti.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/persichitti.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/persichitti.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/persichitti.wordpress.com/15/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=persichitti.wordpress.com&amp;blog=8545703&amp;post=15&amp;subd=persichitti&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>How e-patients will shape the future of medicine</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>persichitti</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Segnalato da Tecnologia e Salute. Interessante, seppure in contesto USA <a href="http://persichitti.wordpress.com/2009/07/13/8/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=persichitti.wordpress.com&amp;blog=8545703&amp;post=8&amp;subd=persichitti&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/1207689' width='500' height='410'></iframe>
<p>Segnalato da Tecnologia e Salute.<br />
Interessante, seppure in contesto USA.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/persichitti.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/persichitti.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/persichitti.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/persichitti.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/persichitti.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/persichitti.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/persichitti.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/persichitti.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/persichitti.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/persichitti.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/persichitti.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/persichitti.wordpress.com/8/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/persichitti.wordpress.com/8/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/persichitti.wordpress.com/8/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=persichitti.wordpress.com&amp;blog=8545703&amp;post=8&amp;subd=persichitti&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>E-care forum 2009</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 21:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>persichitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[e-care forum]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

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		<description><![CDATA[Il settore della Sanità sta attraversando in Italia (&#8230;finalmente) un periodo di innovazione e cambiamento, cosa che già da tempo avviene in ambito internazionale. Una prima linea di evoluzione riguarda la domanda di salute da parte dei cittadini e il &#8230; <a href="http://persichitti.wordpress.com/2009/07/12/ecareforum/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=persichitti.wordpress.com&amp;blog=8545703&amp;post=1&amp;subd=persichitti&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Il settore della Sanità sta attraversando in Italia (&#8230;finalmente) un periodo di innovazione e cambiamento, cosa che già da tempo avviene in ambito internazionale.</div>
<div>Una prima linea di evoluzione riguarda la domanda di salute da parte dei cittadini e il concetto di valore del servizio: pazienti sempre più informati (e a questo punto alcuni aprirebbero il capitolo &#8220;<span style="font-style:italic;">Internet: informazione vs disinformazione &#8211; pregi e rischi dell&#8217;autocura web-based e overload di informazione&#8221;&#8230; </span>Francamente è una questione che mi pare abbastanza trita.) assumono un ruolo sempre più attivo, più  consapevole nella tutela della propria salute, e nell’interazione con il sistema sanitario.</div>
<div>D’altra parte si assiste anche ad un’evoluzione del modello di offerta di assistenza sanitaria, caratterizzata sia dalla crescente necessità, a fronte del processo di aziendalizzazione del SSN, di perseguire elevati livelli assistenziali compatibilmente ad una maggiore efficienza della spesa.</div>
<div>
<div>In questo scenario si inserisce, ancora timidamente, l’ingresso nel settore Sanità degli strumenti e della filosofia del Web 2.0.</div>
<div></div>
<div>Tali strumenti possono supportare efficacemente le organizzazioni sanitarie nel rispondere al bisogno dei medici di una comunicazione sempre più frequente e bi-univoca con persone ed enti, e nell’individuare un nuovo approccio nel rapporto con i pazienti, che vada di pari passo con il processo di <span style="font-style:italic;">empowerment</span> degli stessi.</div>
<div></div>
<div>Il forum e-care verteva grosso modo su questi temi.</div>
<div>I resoconti pubblicati su<a href="http://www.webeconoscenza.net/2009/07/09/ecare-un-buon-punto-di-partenza/"> webconoscenza.net</a> e su <a href="http://tecnologiaesalute.it/2009/07/09/e-care-20-la-domanda-di-salute-partecipata-c%E2%80%99e-adesso-si-tratta-di-fare/">tecnologiaesalute.it</a> sono più che esaustivi riguardo a una giornata a mio avviso solo a tratti interessante (il pomeriggio).<br />
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<div>Ecco alcuni appunti:  </p>
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<li>lista di circa <a href="http://ebennett.org/hsnl/">300 Ospedali USA che utilizzano vari Social Media</a>, &#8211; You Tube, Facebook, Twitter, blog &#8211; curata da Ed Bennett, un Hospital Web Manager che riassume nella seguente presentazione alcuni casi di successo: <a href="http://www.slideshare.net/edbennett/hospitals-social-media">Hospitals &amp; Social Media</a>. </li>
<li>Profilo Facebook dell&#8217;<a href="http://www.facebook.com/pages/Fondazione-Ospedale-Pediatrico-Meyer/32960831922?ref=s">Ospedale Pediatrico Meyer</a></li>
<li>Canale Youtube dell&#8217;<a href="http://www.youtube.com/user/sanraffaelegiglio">Ospedale San Raffaele Giglio</a> di Cefalù</li>
<li>Presentazione di Luca Conti: <a href="http://www.slideshare.net/pandemia/i-social-media-comunicano-la-salute">I Social Media Comunicano la salute</a></li>
</ul>
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<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/persichitti.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/persichitti.wordpress.com/1/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/persichitti.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/persichitti.wordpress.com/1/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/persichitti.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/persichitti.wordpress.com/1/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/persichitti.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/persichitti.wordpress.com/1/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/persichitti.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/persichitti.wordpress.com/1/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/persichitti.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/persichitti.wordpress.com/1/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/persichitti.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/persichitti.wordpress.com/1/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=persichitti.wordpress.com&amp;blog=8545703&amp;post=1&amp;subd=persichitti&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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